La restituzione di prestazioni secondo il nuovo art. 678 CO e il
suo ruolo nel sistema delle operazioni con parti correlate
Claude Humbel *
La restituzione di prestazioni secondo l'art. 678 CO mira a ovviare a
deflussi indebiti dal patrimonio societario di società anonime.
Questo importante tassello della corporate governance svizzera
è stato modificato nel contesto della riforma del diritto delle
società anonime con l'obiettivo di rendere l'azione di
restituzione più incisiva. Il presente articolo analizza la nuova
norma e la pone nel contesto più ampio delle operazioni con parti
correlate. Queste operazioni sono soggette a norme sempre più
stringenti a livello internazionale, ma sono regolamentate solo
selettivamente in Svizzera.
Die Rückerstattung von Leistungen nach Art. 678 OR soll einen
ungerechtfertigten Abfluss von Gesellschaftsvermögen verhindern.
Dieses wichtige Element der schweizerischen Corporate Governance wurde
im Rahmen der Aktienrechtsrevision mit dem Ziel geändert, die
Rückerstattungsklage effektiver zu gestalten. In diesem Artikel
wird die neue Regelung analysiert und in den breiteren Kontext der
Geschäfte mit nahestehenden Personen gestellt. Diese
Geschäfte unterliegen auf internationaler Ebene immer strengeren
Vorschriften, sind in der Schweiz aber nur lückenhaft geregelt.
La restitution des prestations selon l'art. 678 CO vise à
empêcher transferts injustifiés d'actifs sociaux. Cet
élément important de la gouvernance d'entreprise suisse a
été modifié dans le cadre de la révision du droit
de la société anonyme dans le but de rendre l'action en
restitution plus efficace. Le présent article analyse la nouvelle
réglementation et la replace dans le contexte plus large
opérations entre parties liées. Ces opérations sont
soumises à des règles de plus en plus strictes au niveau
international, mais ne sont réglementées que de manière
lacunaire en Suisse.
Citazione: Humbel Claude, La restituzione di prestazioni secondo il
nuovo art. 678 CO e il suo ruolo nel sistema delle operazioni con parti
correlate, sui generis 2022, p. 5
URL: sui-generis.ch/199
DOI:
https://doi.org/10.21257/sg.199
* Dr. iur. Claude Humbel, LL.M. (Berkeley), avvocato, ricercatore post-dottorato e incaricato
di corso alla facoltà giuridica dell'Università di Zurigo.
I. Introduzione
La restituzione di prestazioni secondo l'art. 678 CO[1] mira a ovviare - mediante
un'azione ex post - a deflussi non giustificati di mezzi dal
patrimonio societario.[2] Vuole prevenire abusi da
parte di persone strettamente legate alla società e proteggere
così i diritti di proprietà degli azionisti e, indirettamente,
dei creditori della società. Si tratta, dunque, di un tassello
elementare della corporate governance. Nel contesto della riforma
del diritto delle società anonime sono anche state apportate modifiche
puntuali all'attuale art. 678 CO,
dato che il quadro legale attuale si era rilevato poco incisivo.[3] Il nuovo art. 678 CO (nCO) comporta un
miglioramento per molti versi. Ciononostante, il legislatore svizzero ha
rinunciato ad inquadrare il problema delle restituzioni di prestazioni
nell'ambito - peraltro più ampio e complesso - delle operazioni con
parti correlate ("Related Party Transactions", RPT). Queste
permettono a parti correlate ad una società ed in grado di controllare
quest'ultima (come ad es. azionisti di controllo) di appropriarsi - in modo
sproporzionato rispetto alla propria quota societaria - di valori spettanti
alla società o agli azionisti globalmente. La tematica delle RPT
è stata ignorata anche nella nuova normativa sui conflitti d'interesse
del consiglio d'amministrazione (art. 717a nCO)[4] e rimane quindi coperta
solo in modo frammentario dal diritto societario elvetico - nonostante il
fatto che la Banca mondiale collochi la Svizzera al 105° posto a
livello globale per quanto riguarda la protezione degli investitori
minoritari.[5]
L'obiettivo del presente contributo è di esaminare se e in che misura
l'art. 678 nCO sarà in grado
di coprire anche le RPT oppure se questo sia possibile solo con un
approccio più globale. A tale fine, il presente articolo analizza l'art. 678 nCO, sottolineando le
modifiche apportate per migliorare la protezione della società e dei
suoi azionisti contro prestazioni indebite (II.) e ponendolo nel contesto
delle RPT (III.). Il contributo si conclude con alcune considerazioni su
possibili approcci normativi (IV).
II. La restituzione di prestazioni secondo l'art. 678 nCO
1. L'art. 678 nCO nel contesto della modifica del diritto della
società anonima
Il rafforzamento dei principi della corporate governance è
uno dei punti chiave della modifica del diritto della società anonima
del 19 giugno 2020, che entrerà in vigore prevedibilmente nel 2023.[6] In questo contesto, anche
l'azione di restituzione di prestazioni indebite è stata puntualmente
modificata, mantenendone tuttavia la struttura di base.[7]
Le modifiche materiali della norma seguono tre linee: (i) il campo
d'applicazione della norma viene ampliato sia a livello personale che a
livello delle prestazioni rilevanti, ora includendo una clausola generale
nell'art. 678 cpv. 1 nCO; (ii) non
è più necessaria la mala fede del recipiente della prestazione
nell'art. 678 cpv. 1 e - secondo
la dottrina[8] - cpv. 2 CO; e
(iii) nell'art. 678 cpv. 2 nCO
viene abbandonato il criterio - incoerente secondo la dottrina
maggioritaria[9] - secondo il
quale la prestazione della società dev'essere manifestamente
sproporzionata rispetto alla situazione economica della società. Oltre
a queste modifiche materiali, sono state apportate modifiche minori volte a
facilitare azioni di restituzione e a superare il problema di azione
collettiva come anche quello della c.d. apatia razionale ("rational apathy").[10]
2. Campo d'applicazione personale
Il campo d'applicazione personale è determinato in cpv. 1 per l'intero art. 678 nCO, secondo il quale
"[g]li azionisti,[[11]] i membri
del consiglio d'amministrazione, le persone che si occupano della gestione
e i membri del consiglio consultivo, come pure le persone loro vicine" sono
destinatari di prestazioni soggetti alla norma. Mentre le "persone vicine"[12] sono state incluse
nella norma dalla riforma del 1991 per impedire elusioni dell'obbligo di
restituzione,[13] il campo
d'applicazione viene ora ulteriormente allargato e va a includere le
persone che si occupano della gestione e il "consiglio consultivo". In
altre parole, si chiarisce che anche gli organi materiali e di fatto sono
coperti dalla disposizione.
3. Prestazioni
soggette all'art. 678 nCO
a) Distribuzioni secondo l'art. 678 cpv. 1 nCO
Secondo l'art. 678 cpv. 1 nCO, le
seguenti prestazioni sono soggette all'obbligo di restituzione: "dividendi,
tantièmes, altre quote di utili, retribuzioni, interessi per il
periodo d'avviamento, riserve legali da capitale o altre prestazioni".
Secondo la dottrina dominante le distribuzioni soggette a una decisione
formale dell'assemblea generale degli azionisti sottostanno al cpv. 1.[14] Oltre ad andare a
includere esplicitamente anche retribuzioni distribuite in violazione delle
disposizioni degli art. 732 segg. nCO[15], l'obbligo di
restituzione secondo l'art. 678 cpv. 1 nCO riguarda ora
anche l'indebito rimborso di riserve legali.[16] Infine è stata
aggiunta una clausola generale, tale per cui sottostanno all'art. 678 cpv. 1 nCO tutte le
"altre prestazioni" che sono state riscosse indebitamente. Una prestazione
è indebita ai sensi dell'art. 678 cpv. 1 nCO se (i) i
requisiti procedurali non sono stati rispettati o (ii) se si basa su un
bilancio annuale che non mostra un utile o riserve libere corrispondenti
all'importo della prestazione.[17]
b) Distribuzioni dissimulate secondo l'art. 678 cpv. 2 nCO
Un'azione di restituzione può essere inoltre data ove la società
ha assunto beni dalle persone sopraccitate o ha concluso altri negozi
giuridici[18] che non sonoat arm's length con esse.[19] La restituzione è
prevista solo in istanze dove vi è una "sproporzione manifesta" tra il
valore della prestazione e quello della controprestazione ricevuta. Mentre
nella DTF 140 III 602 consid.
8.2., concernente ancora la vecchia norma, il Tribunale federale ha
precisato che questo presuppone che la sproporzione "sia immediatamente
evidente", nel Messaggio il Consiglio federale esplicitamente rinuncia a
questo presupposto.[20] La
legge vuole proteggere una certa discrezione imprenditoriale del consiglio
d'amministrazione.[21]
Rimangono dunque possibili casi in cui un organo della società agisca
sotto l'influsso indebito di un conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 717 CO, rendendosi
potenzialmente responsabile secondo l'art. 754 CO, senza che il negozio
cada sotto l'azione di restituzione secondo l'art. 678 cpv. 2 nCO.[22]
La restituzione secondo l'art. 678 cpv. 2 nCO è dovuta
solo "nella misura in cui" vi è una sproporzione. Questo significa che
solo la parte della prestazione che è manifestamente sproporzionata
rispetto alla prestazione fornita dalla società dev'essere restituita.
Per il resto il contratto resta valido: salvo istanze in cui viene a
mancare il potere di rappresentanza in seguito a conflitti d'interesse o in
casi di lesione (art. 21 CO),
un'azione secondo l'art. 62 segg. CO non è quindi
possibile.[23]
Infine, nell'art. 678 cpv. 2 nCO
non si ritrova il criterio secondo il quale la prestazione debba essere
inoltre manifestamente sproporzionata alla situazione economica della
società. Come è stato rilevato nella dottrina, questo criterio
è incoerente in quanto gli obblighi di diligenza e di fedeltà
nonché il principio di pari trattamento (art. 660 cpv. 1; art. 717 CO) valgono a prescindere
dalla situazione economica della società. [24] Per questo motivo
questo criterio era già stato teleologicamente eliminato o ridotto a
un criterio ausiliario.[25] Eliminando del tutto
questo criterio, il legislatore ha sottolineato che l'art. 678 cpv. 2 nCO mira a
proteggere l'integrità delle relazioni tra la società, i suoi
azionisti, i suoi organi e le persone a questi vicine nella loro
totalità.[26] La nuova
disposizione si allontana così dalla sua precedente concezione[27] e si avvicina al
problema delle RPT, che riguardano sia il capitale sociale che
l'integrità delle relazioni d'affari in questione.
4. Rinuncia al criterio della mala fede del beneficiario
L'attuale art. 678 cpv. 1 CO
prevede la mala fede del beneficiario della prestazione come requisito per
una restituzione. Secondo la dottrina e il Tribunale federale, questa
condizione viene estesa anche al cpv. 2.[28] Il legislatore ha
giustamente deciso di rinunciare a questo criterio, sostituendolo con un
rinvio all'art. 64 CO.[29] È dunque prevista
una possibile riduzione dell'entità della restituzione. Il
destinatario non è tenuto a restituire quanto ha ricevuto nella misura
in cui può provare di non essere più arricchito al momento della
ripetizione.[30]
Si tratta di un cambiamento paradigmatico che permette di rimediare a una
problematica causata dall'attuale requisito della mala fede: se un
azionista ha beneficiato di distribuzioni di dividendi basati su un utile
distribuibile in realtà inesistente (perché gli attivi erano
sopravvalutati o i passivi sottovalutati), attualmente può evitare in
molti casi una restituzione per via della mancanza di mala fede.[31] La giurisprudenza e la
dottrina ponevano rimedio a questa problematica ricorrendo a una - troppo -
ampia interpretazione del divieto di restituzione dei conferimenti secondo
l'art. 680 cpv. 2 CO, il che non
sarà più necessario con la nuova normativa in materia di
restituzione.[32]
5. Aspetti procedurali
della restituzione di prestazioni
a) Legittimazione attiva
La legittimazione attiva spetta alla società e all'azionista (art. 678 cpv. 4 nCO). La richiesta
di restituzione dell'azionista è volta - come nel diritto della
responsabilità - a una prestazione alla società.
La società viene rappresentata in genere dal consiglio
d'amministrazione o da un rappresentante delegato (soprattutto in caso di
potenziali conflitti d'interesse del consiglio d'amministrazione), ma anche
l'assemblea generale può decidere se la società debba proporre
l'azione di restituzione (art. 678 cpv. 5 nCO).
b) Costi
Quest'ultima possibilità permette agli azionisti d'avviare un'azione
di restituzione a favore della società.[33] Questo riduce
sensibilmente il problema dell'apatia razionale degli azionisti. Con la
possibilità di decidere la proposta d'azione, l'azionista non
rischia più di dover sostenere la totalità dei costi di un'azione
di cui, nel migliore dei casi, beneficerebbe solo in proporzione alla sua
partecipazione al capitale.[34]
Anche il nuovo
art. 107 cpv. 1bis CPC[35]
mira in una direzione simile: in caso di reiezione dell'azione di
restituzione portata dall'azionista volta a una restituzione di prestazioni
indebite a favore della società, dal 1° gennaio 2021 i tribunali
possono infatti ripartire le spese secondo equità tra la società
e l'attore.
c) Prescrizione secondo l'art. 678a nCO
Anche le norme sulla prescrizione vengono modificate: Secondo il nuovo art. 678a cpv. 1 nCO,
l'azione si prescrive in tre anni dal momento in cui la società o
l'azionista ha preso conoscenza del suo diritto (prescrizione relativa), ma
in ogni caso dopo dieci anni dal momento in cui è nato tale diritto
(prescrizione assoluta). Il termine di prescrizione corrisponde quindi ora
a quello dell'azione di arricchimento.
6. L'azione di restituzione secondo l'art. 678 nCO e altre azioni di
diritto societario
a) Divieto di restituzione di conferimenti secondo l'art. 680 cpv. 2 CO
Con l'eliminazione del requisito della mala fede nell'art. 678 nCO, non è più
necessario interpretare in modo eccessivamente estensivo l'art. 680 cpv. 2 CO.[36] Inoltre, la revisione
degli art. 671 segg. CO ha creato
chiarezza sulla distribuzione delle riserve.[37] È dunque ora
possibile distinguere in modo chiaro tra la procedura di distribuzione
formale e la sanzione delle distribuzioni indebite. Quest'ultime
sottostanno, secondo il nuovo regime, sempre all'azione di restituzione
secondo l'art. 678 nCO.
b) Contestabilità o nullità di decisioni
La questione del rapporto dell'azione di restituzione con l'azione di
contestabilità ai sensi degli art. 706 seg. CO o con la
nullità di decisioni secondo l'art. 706b CO sorge soprattutto
nei casi di distribuzioni degli utili ai sensi dell'art. 678 cpv. 1 CO, dato che una
restituzione in tal caso si basa sulla contestabilità o sulla
nullità della decisione dell'organo in questione. Mentre la
nullità della decisione può essere sollevata nel contesto del
processo di restituzione,[38] la contestabilità
dev'essere sollevata entro il periodo di prescrizione di due mesi
dall'assemblea generale (art. 706a cpv. 1 CO),
altrimenti secondo la dottrina l'arricchimento non è più indebito
ai sensi dell'art. 678 cpv. 1 CO.[39]
c) Azione di responsabilità (art. 754 CO)
La relazione tra l'azione di restituzione e l'azione di responsabilità
è controversa.[40]
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina prevalente,
si tratta di un caso di rivendicazioni concorrenti.[41]
d) Azione "Huguenin" e possibile azione basata sull'art. 717a nCO
aa)
Azione "Huguenin"
Nella sua tesi d'abilitazione, Claire Huguenin propose un nuovo tipo
d'azione basato sul seguente ragionamento: Da una distribuzione indebita
secondo l'art. 678 cpv. 2 CO
consegue sia un'azione di restituzione ai sensi di questa disposizione, sia
l'impugnabilità del rispettivo negozio giuridico sulla base dell'art. 717 cpv. 2 CO a causa della
disparità di trattamento degli azionisti che vi è regolarmente
associata. Con l'azione "Huguenin", la prestazione da parte della
società andrebbe ridotta dal tribunale a un livello giustificato
economicamente o il negozio giuridico addirittura dichiarato invalido nel
suo insieme.[42] La
dottrina ha espresso riserve nei confronti di questa nuova azione
soprattutto per quanto riguarda la certezza del diritto[43] e per la sua durata.[44] A condizione che sia
riconosciuta nella pratica, quest'azione sarebbe utilizzata solo
nell'ambito d'applicazione dell'art. 678 cpv. 2 CO dove, secondo
la dottrina, comporterebbe un'azione di rescissione del negozio giuridico
tra la società e il beneficiario da proporre cumulativamente con
l'azione di restituzione.[45]
bb)
Azione basata sull'art. 717a nCO?
Mentre sotto l'attuale CO la dottrina prevalente presuppone che l'art. 678 CO sia unalex specialis rispetto agliart. 62 segg. CO,[46] dopo la riforma - e
l'abolizione delle restrizioni all'applicazione dell'art. 678 CO che rendevano
necessaria tale distinzione[47] - si dovrà
ritenere che si tratti di rivendicazioni concorrenti.[48] Questo è da
ricondurre soprattutto agli obiettivi divergenti delle due norme. L'art. 678 nCO mira alla
restituzione delle prestazioni vietate dal diritto societario, mentre gli art. 62 segg. CO mirano alla
restituzione di prestazioni indebite secondo il diritto delle obbligazioni
a senso stretto.[49]
Ora, con l'art. 717a nCO
viene introdotta una specifica normativa riguardo ai conflitti d'interessi
del consiglio d'amministrazione. Secondo la nuova norma, i membri del
consiglio d'amministrazione che si trovano in una situazione di conflitto
d'interessi devono avvisare "compiutamente e senza indugio" il consiglio
d'amministrazione del conflitto (cpv. 1), il quale "prende i procedimenti
necessari per la salvaguardia degli interessi della società" (cpv. 2).
Dato che il Tribunale federale nega il potere di rappresentanza agli organi
di una persona giuridica che agiscono in presenza di un conflitto
d'interessi (come ad es. in casi di contratti con sé stessi in senso
proprio),[50] si pone la
questione di quali conseguenze derivino dalla mancata ottemperanza alle
disposizioni dell'art. 717a nCO. Il
Messaggio menziona solamente una possibile azione di responsabilità
secondo l'art. 754 CO,[51] ma non si esprime
sulla validità di negozi conclusi in presenza di un conflitto
d'interessi. Vi sono in questo contesto due grandi linee che si possono
seguire: da un lato si potrebbe presupporre - in linea con la
giurisprudenza del Tribunale federale - l'automatica invalidità dei
negozi giuridici corrispondenti, accompagnata dalla possibilità di
"sanare" tramite l'approvazione dell'assemblea generale oppure con la prova
del rispetto delle condizioni at arm's length.[52] Ne conseguirebbe
l'applicazione delle norme sull'azione di restituzione secondo gli art. 62 segg. CO. Se dall'altro
lato non si dovesse supporre l'automatica invalidità dei negozi
giuridici corrispondenti, si porrebbe la questione successiva di un'"azione Huguenin" ulteriormente sviluppata. In altre parole, il
corrispondente negozio giuridico potrebbe essere contestato o dichiarato
nullo da un tribunale a causa della inerente disparità di trattamento
degli azionisti? Inoltre: quale sarebbe la relazione tra questo rimedio
giuridico, l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 754 CO e l'azione di
restituzione secondo l'art. 678 cpv. 2 nCO? Anche se una
risposta esaustiva a queste domande travalicherebbe il quadro del presente
articolo, cercheremo almeno di collocare l'azione di restituzione secondo
l'art. 678 nCO nel contesto delle
RPT, le quali sono solitamente trattate come una sottocategoria di
conflitti d'interessi.[53]
III. Il ruolo dell'art. 678 nCO nel sistema delle
RPT
1. Operazioni con parti correlate
a) Contesto dogmatico della norma e quadro internazionale
In generale, il diritto societario adempie due funzioni: Da un lato
provvede alla struttura della società, dall'altro lato vuole
canalizzare i potenziali conflitti d'interesse tra i diversi gruppi
"interni" (management e azionisti maggioritari) ed "esterni"
(azionisti minoritari e creditori) della società.[54] Questo tipo di
conflitto viene definito dalla dottrina economica come principal-agent-conflict oppure come agency conflict.
Sempre in modo generico, si possono distinguere tre tipi di agency conflicts: Il primo riguarda il "classico" conflitto
d'interessi tra gli azionisti di una società e il management. Il secondo conflitto concerne il rapporto tra gli
azionisti maggioritari e quelli che detengono una parte minoritaria.
Infine, il terzo tipo di conflitto pertiene al rapporto tra la società
e i suoi stakeholder nel senso lato, come i dipendenti, i
creditori o il pubblico in generale.[55]
Mentre nei paesi angloamericani l'azionariato di società quotate in
borsa si distingue per la base azionaria generalmente diversificata, nelle
giurisdizioni dell'Europa continentale sono prevalenti grandi azionisti in
grado di controllare le "loro" società.[56] Ne consegue che la
dottrina angloamericana è storicamente critica nei confronti di
azionisti con blocchi di controllo e che il rapporto tra questi e gli
azionisti minoritari - il secondo tipo di agency conflict
surriferito - sia regolamentato da molto tempo.[57] In Europa, invece, la
dottrina si è tradizionalmente concentrata sul conflitto d'interessi
classico (ovvero il primo tipo surriferito) descritto già da Jensen e
Meckling.[58] La
regolamentazione di conflitti d'interessi "orizzontali" e delle RPT, che va
a inserirsi soprattutto in questo ambito, è avvenuta invece piuttosto
recentemente: Uno dei pionieri fu il legislatore italiano, che - non da
ultimo a causa dello scandalo Parmalat - nel 2004 introdusse
l'art. 2391-bis del Codice civile italiano.[59] Nel 2014, anche il
legislatore francese introdusse delle normative riguardo alle "conventions réglementées", ovvero operazioni con
persone vicine alla società.[60] Anche le società
spagnole sono da tempo tenute a rispettare gli art. 230, 511bis
e 528 segg. Ley de Sociedades de Capital (legge approvata il 2
luglio 2010 con il Real Decreto Legislativo 1/2010), che
implementano un regime di approvazione delle RPT. Infine, con l'art. 9 quater[61] della
"Direttiva sui diritti degli azionisti", l'Unione Europea ha riconosciuto
la problematica ed ha delineato un quadro giuridico uniforme e olistico per
queste transazioni.[62]
b) Problematica: Benefici privati di controllo e "tunneling"
Come anche la regolamentazione dei conflitti d'interesse in genere, anche
quella delle RPT mira alla protezione di investitori e azionisti
minoritari.[63]
Si tratta dapprima di appurare il motivo per cui non è possibile un
divieto apodittico di qualsiasi RPT: Le società compiono costantemente
operazioni con controparti a esse correlate. Questo vale da start-up che sono inizialmente dipendenti da crediti da parte di
amici e famigliari (friends and family) come anche da gruppi
internazionali che operano secondo una rigorosa logica di coordinamento e
integrazione delle loro unità operative, dove transazioni infragruppo
sono parte della realtà economica.[64] Queste operazioni
diventano critiche, invece, quando collidono l'interesse societario alla
creazione di valore e l'interesse alla massimizzazione di profitti
personali di singoli azionisti o altri soggetti con potere decisionale
all'interno della società. Si parla anche di un problema diappropriability del valore del controllo aziendale,[65] ovvero del rischio
derivante da operazioni in cui il soggetto detenente il potere decisionale
sieda ad ambo i lati del tavolo negoziale e possa così estrarre i c.d.
"benefici privati di controllo" (private benefits of control).[66] Questi sono benefici
di cui tale soggetto si appropria in misura sproporzionata rispetto alla
sua quota di diritti patrimoniali.
Il c.d. "tunneling" indica le svariate tecniche utilizzate dagli
azionisti di controllo per trasferire risorse e profitti - ovvero i
benefici privati di controllo pecuniari[67] - dalla società a
sé stessi sfruttando la loro posizione preminente. Questo termine fu
coniato da Johnson et al.[68] e ulteriormente
affinato da Atanasov et al., che raggrupparono il fenomeno in tre
tipologie:
-
Il "cash flow tunneling" è il processo di deviare una
piccola parte del flusso di cassa annuale senza influenzare la
redditività a lungo termine della società.
-
La distrazione di attivi ("asset tunneling")
può essere suddivisa in due sottocategorie: da un lato, una
società acquisisce beni (materiali o immateriali) da parti correlate a
prezzi gonfiati. D'altra parte, vende tali beni a parti correlate a un
prezzo vile. Qui, la redditività a lungo termine dell'azienda è
compromessa.
- Infine, l'"equity tunneling" accresce la quota
dell'azionista di controllo a scapito degli altri azionisti.[69]
c) Identificazione delle operazioni rilevanti
Le RPT sono una delle svariate "tecniche" impiegate nel tunneling.
In queste, il "controllore aziendale" - sia esso un azionista di controllo
o un membro del consiglio esecutivo, del consiglio consultivo o del
consiglio di amministrazione - entra in una transazione legale con una
persona vicina a lui a condizioni che sono svantaggiose per la società
che controlla.[70] Non
esiste nessun sistema giuridico che permetta transazioni legali chiaramente
sleali. Non sorprende dunque che la Svizzera non sia l'unico paese a
riconoscere il reato di amministrazione infedele di un'impresa per coprire
tali situazioni.[71]
Tuttavia, non è sempre facile valutare la fairness di una
transazione.[72] Questo riguarda
innanzitutto l'efficacia di una regola per prevenire le transazioni sleali,
cioè la sua capacità di catturare e prevenire tali transazioni.[73] Anche se ciò
riuscisse, il requisito dell'approvazione preventiva o la possibilità
di una revisione successiva sarebbe sempre accompagnato dal rischio che le
RPT economicamente "efficienti" - cioè quelle che avrebbero
oggettivamente beneficiato la società interessata - possano essere
ritardate o impedite.[74]
Da questo punto di vista, l'approccio del legislatore svizzero di catturare
solamente prestazioni "manifestamente sproporzionate" rispetto alla
controprestazione con l'art. 678 cpv. 2 nCO sembra prima facie rappresentare una buona via di mezzo tra efficacia ed
efficienza. Mentre è sicuramente giusto assicurare la
discrezionalità del consiglio d'amministrazione e così evitare
che ogni sua decisione venga messa in questione, rimane da chiarire quando
vi sia una sproporzione "manifesta". La controversia nella
dottrina sul contenuto di questo criterio,[75] come anche la
problematica che il criterio at arm's length non considera
potenziali risparmi di costi di transazione (soprattutto informativi),[76] rivelano la
difficoltà di riempire di contenuto un termine che (solo in apparenza)
trova l'aurea via di mezzo[77] tra
discrezionalità e potenziale abuso.
d) Misure attuabili
Su questo sfondo si pone la questione di quali meccanismi siano adatti a
prevenire efficacemente gli abusi e allo stesso tempo a permettere
transazioni efficienti. In questo contesto, è inoltre essenziale che
le nuove misure introdotte non portino a problemi conseguenti. Ad es., il
tanto decantato obbligo di approvazione preventiva di RPT da parte della
"maggioranza della minoranza" (majority of minority) comporta il
rischio, almeno teoricamente non trascurabile,[78] di un comportamento
strategico da parte della maggioranza della minoranza, che paradossalmente
si accentua in relazione al livello di controllo detenuto dalla
maggioranza.[79]
I meccanismi di controllo possono essere classificati in diversi modi. A
questo fine occorre - in genere - porre le seguenti tre domande: (i) Chi
detiene il potere decisionale riguardo all'ammissibilità di
determinate operazioni? (ii) Mediante quale strumento vengono "filtrate"
queste operazioni oppure i negozi giuridici che ne scaturiscono? (iii) In
quale momento viene attuato questo processo di controllo? Senza voler
essere esaustivi, i meccanismi che si incontrano nelle diverse
giurisdizioni si possono solitamente categorizzare secondo la seguente matrice:
Detentore del potere decisionale ("chi")
|
Strumento ("che cosa")
|
Timing
("quando")
|
---|
Legislatore
|
Divieti; distribuzione dell'onere di prova
|
Ex-ante
|
Direttori o amministratori (indipendenti)
|
Voto d'approvazione
|
Ex-ante
o ex-post
|
Azionisti (minoritari)
|
Voto d'approvazione
|
Ex-ante
o ex-post
|
Terzi (mercato)
|
Obblighi di divulgazione o trasparenza
|
Ex-ante
o ex-post, a dipendenza del momento della
divulgazione
|
Autorità di supervisione
|
Enforcement
|
Ex-ante
o ex-post
|
Tribunali
|
Sentenze sulla validità del negozio giuridico;
sentenze penali
|
Normalmente ex-post, in via eccezionale ex-ante (provvedimenti cautelari)
|
Tav. 1: Matrice basata su Luca Enriques / Tobias Tröger, The Law and
(Some) Finance of RPTs, in: Enriques/Tröger (ed.), The Law and Finance
of Related Party Transactions, Cambridge 2019, p. 8.
2. Contestualizzazione del nuovo art. 678 nCO
In questo contesto, sorge il quesito in che misura l'art. 678 nCO affronti già i
problemi legati alle RPT e quale valore aggiunto ci si possa aspettare da
una possibile disposizione creata appositamente per affrontare questa
tematica.
a) Campo d'applicazione
A livello sostanziale, con la nuova clausola generale nell'art. 678 cpv. 2 nCO,[80] il campo
d'applicazione della norma verrà ampliato e andrà ad annoverare
tutte le prestazioni soggette ad una possibile norma sulle RPT.
A livello personale, l'art. 678 nCO include prestazioni
ad azionisti, membri del consiglio d'amministrazione e del consiglio
consultivo, nonché alle persone che si occupano della gestione
societaria e alle "persone a loro vicine". Secondo la dottrina, la
definizione delle "persone vicine"varia a seconda della norma in questione.[81] Nell'ambito
dell'attuale art. 678 CO, include
le persone o società terze che sono legate alle persone sopraccitate
da stretti legami personali o economici, legali o di fatto.[82] Il termine "parte
correlata" di una RPT va definito in modo funzionale e include le persone
surriferite. In questo senso, non vi è alcuna differenza tra il campo
d'applicazione personale dell'azione di restituzione e quello di una
possibile norma sulle RPT. Esiste, però, una fine differenza
concettuale per quanto riguarda la ratio legis. Nell'art. 678 nCO l'inclusione delle
"persone vicine" serve a evitare aggiramenti di una norma che mira alla
preservazione del capitale azionario ed è quindi nell'interesse della
società.[83] La
definizione di "parte correlata" nell'ambito delle RPT mira invece a
situazioni in cui questa parte detenga un controllo legale o di
fatto tale per cui non vi è più una parità di negoziazione
tra la parte correlata e la società[84] e concerne dunque la
protezione non solo degli interessi societari, ma anche quella degli
azionisti minoritari.[85]
La rilevanza pratica di questa differenza concettuale marginale è
però ulteriormente mitigata dall'art. 678 nCO.[86]
b) L'art. 678 nCO e le RPT nel sistema della validità dei negozi giuridici
Come è noto, vi è una differenza tra l'autorizzazione di
rappresentanza nella relazione interna della società e il potere (o la facoltà) di rappresentanza nella relazione
esterna.[87] Eccezion fatta
per limitazioni riconoscibili per terzi secondo l'art. 718a cpv. 2 CO,
anche un organo non autorizzato nella relazione interna può obbligare
la società nella relazione esterna nei confronti di terzi in buona
fede.[88]
Quest'autorizzazione di rappresentanza è di per sé globale, viene
però limitata, tramite restrizioni espresse oppure attraverso
restrizioni tacite in conformità con la volontà presunta
della società. Secondo il Tribunale federale, sia comportamenti
contrari agli interessi della società[89] che comportamenti da
parte di organi societari contrari ai propri doveri implicano una
tale restrizione.[90] Ciò può
valere innanzitutto nel caso di violazioni dell'obbligo di diligenza ai
sensi dell'art. 717 cpv. 1 CO,
come ad es., la conclusione di negozi giuridici senza una controprestazione
adeguata - il che dev'essere però vagliato sulla base della Business Judgment Rule e senza limitarsi a considerare la
controprestazione immediata.[91] Una violazione dei
propri doveri può anche riguardare il dovere di fedeltà (il che
però spesso si sovrappone a situazioni di conflitti d'interesse)
oppure l'obbligo di parità di trattamento ai sensi dell'art. 717 cpv. 2 CO che dev'essere
rispettato nel caso di negozi giuridici in relazione alla posizione di
azionista. Infine anche violazioni ai sensi degli art. 678 e 680 cpv. 2 CO e dell'ordine
giuridico delle competenze (art. 716a CO) sono
potenzialmente rilevanti.[92]
In questi casi, il negozio giuridico in questione non è valido, a meno
che (i) non venga giustificato da un voto del consiglio d'amministrazione o
dell'assemblea generale[93] oppure (ii) non
comporti alcun rischio per la società.[94] La giurisprudenza del
Tribunale federale in merito viene raggruppata in diverse categorie,
secondo le quali negozi soggetti a un conflitto d'interessi sono
giustificati, inter alia, se avvengono nel contesto di un gruppo
d'imprese, se hanno un valore di mercato oppure se comportano solamente
vantaggi per la società in questione.[95] Nel caso dei gruppi
d'impresa, la giurisprudenza assume un tacito consenso a una doppia
rappresentazione.[96]
Questa illazione diventa problematica quando nel gruppo di società vi
sono società alle quali partecipano azionisti minoritari.[97] Questi hanno
solitamente un interesse a evitare deflussi pecuniari dalla società. I
membri del consiglio d'amministrazione indipendenti dovrebbero in questi
casi assicurarsi che vi siano solo vantaggi per la società oppure
rimettere al voto il negozio giuridico.[98] La giurisprudenza
quindi oscilla tra una generale invalidità di negozi giuridici in casi
di doppia rappresentazione e una eccezione (troppo) larga per transazioni
interne a gruppi di società. Questa dicotomia diventa ancora più
evidente se applicata alle RPT, dove un'invalidità generale non
rispecchierebbe la realtà economica (come anche nelle situazioni di
gruppi d'imprese). Anche qui, un'eccezione andrebbe sempre affiancata da
restrizioni sostanziali o procedurali (come, ad es., un voto sulla
transazione).
De lege lata
, dunque, i negozi giuridici conclusi da un membro del consiglio
d'amministrazione andrebbero vagliati secondo questi principi e, se
ritenuti validi, sarebbero soggetti a una possibile azione di restituzione
secondo l'attuale art. 678 cpv. 2 CO se si ritiene
che vi siano state delle distribuzioni indebite. Come già menzionato,
le differenze che giustificavano un tale rapporto tra le due norme sono
venute a cadere con l' art. 678 cpv. 2 nCO e la dottrina
assume che ora le due azioni siano in un rapporto di concorrenza
alternativa.[99] Nel caso
di un RPT si potrebbe perciò seguire sia la via dell'"invalidità
condizionata sospensivamente" che quella dell'azione di restituzione.
Tuttavia, nel primo caso rimane necessario un conflitto d'interessi od una
violazione dei propri obblighi da parte dell'organo in questione. Quindi,
in questa situazione la restituzione della prestazione indebita rimane
incentrata su un certo comportamento da parte delle parti e non considera -
eccezion fatta per una violazione dell'obbligo di diligenza a causa di una
controprestazione insufficiente - il risultato della transazione con la
parte correlata (cioè la sua fairness). Con il nuovo art. 678 cpv. 2 nCO, il
legislatore ha giustamente abbandonato il criterio della mala fede del
recipiente della prestazione indebita, che anch'esso - oltre a presentare
difficoltà probatorie - presentava un elemento repressivo, piuttosto
che mirare alla protezione di società ed azionisti minoritari. È
da appurare ulteriormente in quale modo le norme sulle RPT debbano davvero
considerare anche la situazione soggettiva delle parti, piuttosto che
concentrarsi su elementi procedurali e sostantivi.
c) Problematica temporale
Infine, bisogna notare che a causa della sua concezione come azione, l'art. 678 nCO può agire solo
come strumento ex-post e quindi solo come componente parziale nel
sistema del trattamento delle RPT.[100] Mentre i problemi
dell'azione collettiva sono stati alleviati nella norma riveduta,[101] non sono affatto
eliminati. Nella discussione attuale, si propone di disinnescarli
coinvolgendo di più gli investitori istituzionali, senza però
rispondere ai problemi che ne conseguirebbero.[102] Rimane quindi il
fatto che questo rimedio giuridico nella sua versione attuale è solo
parzialmente adatto a contrastare il problema delle RPT.
IV. Prospettive de lege ferenda
L'art. 678 nCO rivisitato comporta
un campo d'applicazione ampliato e una riduzione dei rischi legati a
un'azione di restituzione volta da un azionista. Questo senza dubbio è
nell'interesse della società, ma anche degli azionisti minoritari.
Tuttavia, anche nella sua forma migliorata, l'art. 678 nCO è solo
parzialmente adatto per il trattamento delle RPT. Ciononostante, potrebbe
rappresentare un tassello in un potenziale futuro sistema normativo che
mira a permettere solamente le transazioni favorevoli per la società e
a impedire quelle operazioni che non lo sono. A tal fine, si dovrebbe
sviluppare un sistema coerente che, da un lato, crei un quadro normativo
preventivo che copra anche possibili situazioni di conflitto d'interessi e,
dall'altro, impedisca funzionalmente deflussi ingiustificati di fondi dalla
società.
[1]
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro
quinto: Diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911 (CO; RS 220).
[2]
Messaggio del 23 novembre 2016 concernente la modifica del Codice
delle obbligazioni (Diritto della società anonima; FF 2017 325), p. 453.
[3]
Messaggio società anonima
(nota 2), p. 453; cf. inoltre Hans-Ueli Vogt, in: Honsell/Vogt/Watter (ed.),
Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5a ed., Basilea
2016, Art. 678 N 2. (cit. BSK OR II-Commentatore).
[4]
Cf.
le annotazioni critiche di Rolf Sethe, Die Regelung von
Interessenkonflikten im Aktienrecht de lege lata und de lege
ferenda, SZW 2018, p. 391.
[5]
Banca mondiale, Doing Business 2017, 14° ed., pp. 68 seg.; si
veda l'indice attualizzato
. La Svizzera condivide questa posizione con l'Azerbaigian e la
Giordania, dopo il Gibuti e Saint Kitts e Nevis, che si collocano
al 103° posto.
[7]
Hans Caspar von der Crone, Aktienrecht, 2a ed., Berna
2020, n. 531; Hans Caspar von der Crone / Corina Moschen, Die
Rückerstattungsklage nach Art. 678 E-OR im Verhältnis zur
Einlagepflicht des Aktionärs, in:
Portmann/Heiss/Isler/Thouvenin (ed.), Gedenkschrift für Claire
Huguenin, Zurigo 2020, pp. 479 segg.
[8]
Cf.
BSK OR II-Vogt Art. 678 N 18, con ulteriori riferimenti.
[9]
BSK OR II-Vogt, Art. 678 N 16.
[10]
Ex multis,
in particolare Mancur Olson, The Logic of Collective Action. Public
Goods and the Theory of Groups, Cambridge 1965, passim;
Frank Easterbrook / Daniel Fischel, Voting in Corporate Law,
Journal of Law & Economics 26/1983, pp. 402 seg.; cf. Kaspar Projer, Die Übermittlung des
Aktionärswillens durch die unabhängige
Stimmrechtsvertretung, Zurigo 2017 (= ZStP 279), n. 45 seg.; Markus
Ruffner, Die ökonomischen Grundlagen eines Rechts der
Publikumsgesellschaft, Zurigo 2000, pp. 174 segg.
[13]
Roger Dürr, Rückerstattungsklage nach Art. 678 Abs. 2 OR
im System der unrechtmässigen Vermögensverlagerungen,
Zurigo 2005 (= SSHW 245), § 6 N 4; von der Crone (nota 7), n.
532.
[14]
Dürr (nota 13), § 1 N 3 segg.; BSK OR II-Vogt, Art. 678 N
9; von der Crone (nota 7), n. 535. Contra Urs Kägi,
Kapitalerhaltung als Ausschüttungsschranke, Zurigo 2012 (=
SSHW 309), § 9 N 39 segg.
[15]
Questo indipendentemente da una quotazione in borsa, dato che
secondo l'art. 732 cpv. 2 nCO anche
le società non quotate possono prevedere nel loro statuto
l'applicazione delle normative sulla retribuzione. Cf. von
der Crone (nota 7), n. 536.
[17]
Von der Crone (nota 7), n. 535.
[18]
Il legislatore sottolinea che anche rimunerazioni eccessive per
contratti di leasing, locazione, lavoro, etc. sottostanno
alla norma, cf.
Messaggio società anonima
(nota 2), p. 454.
[19]
Questo criterio significa, in genere, che il negozio giuridico
dev'essere concluso alle condizioni che sarebbero state garantite
anche ad una parte terza indipendente, cf., ex multis, BSK OR II-Vogt, Art. 678 N 14.
[21]
Von der Crone (nota 7), n. 537.
[22]
Come qui von der Crone (nota 7), n. 537. In caso di conflitti
qualificati (ad es. negozi con sé stessi) il negozio è
nullo e sono applicabili gli art. 62 segg. CO, si veda
Hans Caspar von der Crone / Yves Mauchle, Rückerstattung von
Leistungen nach Art. 678 OR, SZW 2015, pp. 201, 203 seg.
[23]
Cf.
von der Crone (nota 7), n. 538.
[24]
Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4a ed., Zurigo
2009, § 12 N 556; Lukas Handschin / Luca Kenel,
Voraussetzungen und Umfang der Rückerstattungspflicht
gemäss Art. 678 Abs. 2 OR, in:
Grolimund/Koller/Loacker/Portmann (ed.), Festschrift für Anton
K. Schnyder, Zürich 2018, p. 1039.
[25]
Cf.
, con proposte differenti, Böckli (nota 24), § 12 N 556
seg.; Dürr (nota 13), § 7 N 8; Claire Huguenin Jacobs,
Das Gleichbehandlungsprinzip im Aktienrecht, Zurigo 1994, p. 275;
BSK OR II‑Vogt, Art. 678 N 16. Contra von der
Crone/Mauchle (nota 22), p. 202. Anche il Tribunale federale si
è espresso in favore di considerare la situazione economica
della società per valutare la discrezione del consiglio
d'amministrazione riguardo a negozi giuridici, DTF 140 III 602 consid.
9.3.1.
[26]
Von der Crone (nota 7), n. 539.
[27]
Si veda von der Crone (nota 7), n. 539. Cf. la critica in
Handschin/Kenel (nota 24), p. 1039, che giustamente fanno notare
che l'art. 678 CO dovrebbe
proteggere il diritto degli azionisti ad una quota proporzionale
degli utili risultanti dal bilancio secondo l'art. 660 cpv. 1 CO e non
il capitale azionario.
[31]
Cf.
von der Crone/Moschen (nota 7), pp. 485 seg.
[35]
Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008
(CPC; RS 272).
[37]
Per le nuove norme, cf. von der Crone (nota 7), n. 512
segg.
[38]
BSK OR II-Vogt, Art. 678 N 34; von der Crone/Mauchle (nota 22), p.
205.
[39]
Ramon Mabillard, in: Handschin/Jung (ed.), Zürcher Kommentar,
Die Aktiengesellschaft, Rechte und Pflichten der Aktionäre,
2° ed., Zürich 2021 (cit. ZK OR-Commentatore), Art. 678 N
111; BSK OR II-Vogt, Art. 678 N 34a.
[40]
Cf. ex multis BSK OR II-Vogt, Art. 678 N 34b.
[41]
DTF 140 III 533
consid. 3, in cui si nega la sussidiarietà dell'azione di
responsabilità rispetto all'azione di restituzione; cf. BSK OR II-Vogt, Art. 678 N 34b; von der Crone
(nota 7), n. 549, con ulteriori consid. sistematiche.
[42]
Huguenin Jacobs (nota 25), pp. 255 segg., 267 segg., 288 seg.;
critica in Böckli (nota 24), § 12 N 560 segg.; § 13
N 503 seg.
[43]
Böckli (nota 24), § 13 N 503 seg.
[44]
Peter V. Kunz, Die Klagen im Schweizer Aktienrecht, Zurigo 1997, p.
146, che propone di ridurre la durata da cinque anni (secondo
l'attuale art. 678 cpv. 4 CO) a soli due mesi.
[45]
ZK OR-Mabillard, Art. 678 N 113 f.
[46]
von der Crone (nota 7), n. 548.
[47]
Si tratta soprattutto del requisito della mala fede e del periodo
di prescrizione, cf. supra n. 10 seg., 12 segg. e von der Crone (nota 7), n. 548.
[48]
Prima della riforma per una concorrenza anche Guy Mustaki / Luca
Urben, Prévention et gestion des conflits d'intérêts
des administrateurs, SJ 2014, p. 162.
[49]
Come qui von der Crone (nota 7), n. 548 in fine.
[52]
Si veda Peter Böckli, Insichgeschäfte und
Interessenkonflikte im Verwaltungsrat, GesKR 2012, pp. 355 segg.
Secondo la dottrina prevalente anche dal mancato rispetto dell'art. 718b CO
segue la nullità del negozio giuridico in questione.
[53]
Si veda Peter Böckli, Stimmenmehrheit unter Verdacht: Wege und
Irrwege im aktienrechtlichen Minderheitenschutz, SZW 2016, p. 448;
Sethe (nota 4), p. 391.
[54]
Ex multis,
John Armour / Henry Hansmann / Reinier Kraakman, Agency Problems
and Legal Strategies, in: Kraakman/Ringe/Rock (ed.), The Anatomy of
Corporate Law, 3a ed., pp. 29 seg.
[55]
Armour/Hansmann/Kraakman (n. 54), pp. 29 seg.
[56]
Luca Enriques / Paolo Volpin, Corporate Governance Reforms in
Continental Europe, Journal of Economic Perspective 21/2007, p.
117; Rafael La Porta et al., Corporate Ownership Around
the World, Journal of Finance 54/1999, pp. 471 segg.
[57]
Cf.
nel Regno Unito il combinato disposto degli art. 11.1 R e 1.5.1 G
Sec. 3 Listing Rules; negli Stati Uniti, a livello
federale, cf. gli obblighi di trasparenza giusta la SEC
Regulation S-K (17 CFR 229.404) e secondo US-GAAP (Accounting
Standards Codification 850-10-50-1); a livello statale, si veda ad
es. la giurisprudenza del Delaware in Kahn v. Lynch Communication Systems Inc., 638 A.2d 110,
1116 seg. (Del. 1994), ulteriormente sviluppata in Kahn v. M&F Worldwide Group, 88 A.3d 635, 644 (Del.
2014).
[58]
Michael Jensen / William Meckling, Journal of Financial Economic s 3/1976, pp. 305 segg. Già Adam Smith aveva
descritto la problematica nel 1776 in The Wealth of Nations .
[59]
Art. 12 del D. Lgs. no. 310 del 28 dicembre 2004, G.U. no. 305 del
30 dicembre 2004, pp. 7 segg. Inoltre, la Commissione Nazionale per
le Società e la Borsa (Consob) ha introdotto il "Regolamento
recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate"
con la delib. no. 17221 del 12 marzo 2010.
[60]
Art. L. 225-38 segg. Code de commerce francese; Tim Florstedt,
Related Party Transactions, Monaco 2021, n. 152, rileva
che le origini di questa norma si possono tracciare fino al 1863.
[61]
Nella versione tedesca ed in quella inglese è l'art. 9c della Direttiva.
[62]
Direttiva (UE) 2017/828
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che
modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda
l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti
(Testo rilevante ai fini del SEE); Gazzetta ufficiale dell'UE del
20 maggio 2017, L 132/1;
si veda Luca Enriques, Related Party Transactions, ECGI Working
Paper No. 267/2014; Markus Roth,
Related party transactions.
[63]
Florstedt (nota 60), n. 1, 3.
[64]
Si veda Jens Dammann, Related Party Transactions and Intragroup
Transactions, in: Enriques/Tröger (ed.), The Law and Finance
of Related Party Transactions, Cambridge 2019, pp. 218 segg.
[65]
Luigi Zingales, In Search of New Foundations, Journal of Finance
55/2000, pp. 1623 segg., 1639 seg.
[66]
Nella dottrina, vi sono diverse interpretazioni di questo fenomeno, cf. il sunto in Florstedt (nota 60), n. 186 seg.
[67]
Per la differenza tra benefici di controllo pecuniari e non
pecuniari, si veda Ronald Gilson, Controlling Shareholders and
Corporate Governance, Harvard Law Review 119/2006, pp. 1661 segg.
[68]
Simon Johnson / Rafael La Porta / Florencio Lopez-de-Silanes /
Andrei Shleifer, Tunneling, The American Economic Review 90/2000,
pp. 22 segg.
[69]
Vladimir Atanasov / Bernard Black / Conrad Ciccotello, Law and
Tunneling, Journal of Corporation Law 37/2011, pp. 2 segg.
[70]
Ex multis,
Enriques (nota 62), pp. 4 segg.; Florstedt (nota 60), n. 173 seg.
[71]
Cf.
, in Svizzera, l' art. 158 CP (Codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937 [RS; 313]); in Germania, il
§ 266 CP ("Untreue"); in Francia, l'art. 314-1 CP ("abus de confiance").
[72]
Questo può essere dovuto alla complessità della
transazione o alle informazioni insufficienti, cf. Alessio
Pacces, Procedural and Substantive Review of Related Party
Transactions, in: Enriques/Tröger (ed.), The Law and Finance
of Related Party Transactions, Cambridge 2019, pp. 196 seg.
[73]
Pacces (nota 72), pp. 190 segg.
[74]
Questo può avvenire per le più svariate ragioni, dalla
mancante comprensione del valore di una transazione a comportamenti
potenzialmente abusivi da parte di azionisti minoritari.
[75]
Secondo la dottrina predominante il negozio deve avere una
motivazione economica valida, ex multis, BSK OR II-Vogt,
Art. 678 N 17; Lukas Glanzmann, Der Darlehensvertrag mit einer
Aktiengesellschaft aus gesellschaftsrechtlicher Sicht, Berna 1996,
p. 177; Huguenin Jacobs (nota 25), p. 276, si riferiscono invece ai
criteri dell'art. 21 CO.
[76]
Pacces (nota 72), pp. 196 seg.
[77]
L'aurea mediocritas già lodata da Orazio, Odi, Libro II., cap. X., v. 5.
[78]
Florstedt (nota 60), n. 15; si veda però Edward Rock, Majority
of Minority Approval in a World of Active Shareholders, in:
Enriques/Tröger (ed.), The Law and Finance of Related Party
Transactions, Cambridge 2019, pp. 129 seg.
[79]
Si veda Böckli (nota 53), pp. 449 segg.
[81]
Si tratta di un c.d. concetto giuridico vago (unbestimmter Rechtsbegriff), si veda Conradin Cramer, Die
nahestehende Person im Gesellschaftsrecht, GesKR 2016, p. 162.
[82]
Böckli (nota 24), § 12 N 551; BSK OR II-Vogt, Art. 678 N
7 seg.
[84]
Florstedt (nota 60), n. 219 segg.; inoltre, si veda la definizione
in IAS 24.
[88]
BSK OR II-Watter, Art. 718a N 8.
[90]
Cf.
il testo in DTF 126 III 361 consid. 3a
("interessen- bzw. pflichtwidriges Vertreterhandeln");
discusso in Severin Harisberger / Patrick Schmidt, Organschaftliche
Vertretung der Aktiengesellschaft bei pflichtwidrigem
Vertreterhandeln der Organe, GesKR 2020, pp. 215 segg., 224 segg.
[91]
Sentenza del Tribunale federale 4A_642/2016 del 27 giugno
2017 consid. 2.5.3.
[92]
Harisberger/Schmidt (nota 90), pp. 220 segg.
[93]
La delegazione del voto giustificativo all'assemblea generale
è soggetta a critiche nella dottrina, secondo la quale questo
viola il principio di parità tra gli organi societari, cf. Ralph Straessle / Hans Caspar von der Crone, Die
Doppelvertretung im Aktienrecht, SZW 2013, p. 349, che giustamente
fanno notare che si tratterebbe di un voto extra legem,
che al massimo può avere un valore consultativo, e quindi
sarebbe giustificato escludere gli azionisti partecipi al negozio
giuridico in questione; Markus Vischer, "Volenti non fit iniuria"
bei der aktienrechtlichen Organverantwortlichkeit gemäss Art.
754 OR, AJP 2016, p. 1491.
[94]
Straessle/von der Crone (nota 93), p. 342.
[95]
Ansgar Schott, Insichgeschäft und Interessenkonflikt, Zurigo
2002 (= ZStP 178), pp. 123 segg.; Straessle/von der Crone (nota
93), pp. 342 segg.
[97]
Così giustamente anche Straessle/von der Crone (nota 93), p.
344.
[98]
Thomas Steininger, Interessenkonflikte des Verwaltungsrats, Zurigo
2011 (= ZStP 238), p. 130; Straessle/von der Crone (nota 93), p.
344.
[100]
Per i problemi legati ad un esame sostanziale ex-post, si
veda Pacces (nota 72), p. 183.
[101]
Supra
n. 3 segg. e 12 segg.
[102]
Si veda Assaf Hamdani / Yishay Yafeh, Institutional Investors as
Minority Shareholders, in: Enriques/Tröger (ed.), The Law and
Finance of Related Party Transactions, Cambridge 2019, pp. 136
segg.